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Il Tar Milano salva il luna park: annullato il ridimensionamento imposto dal Comune

  • Immagine del redattore: Filippo Di Mauro
    Filippo Di Mauro
  • 12 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

di Filippo Di Mauro


Giostra del luna park, con roteazione dei seggiolini

Se il Comune vuole dislocare o riorganizzare le aree destinate ad ospitare circhi e luna park, va comunque garantita una superficie adeguata all’estensione del parco di divertimento.


I luna park rappresentano appuntamenti ricorrenti in occasione di festività (natalizie, pasquali, santi patroni) o inizi di stagione, movimentando mezzi pesanti (quali giostre, carovane, carriaggi) e attirando un ampio bacino di pubblico, con conseguenti esigenze di parcheggio e sosta per i visitatori. Ogni Comune è, pertanto, tenuto a registrare un elenco delle aree idonee per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo itinerante e parchi di divertimento (Legge 18 marzo 1968, n. 337). L’elenco delle aree idonee viene, poi, aggiornato ogni anno dai Comuni, al fine di calibrare le esigenze di logistica del parco di divertimento con le eventuali, sopravvenute evoluzioni del tessuto urbano.


Ciò consente, ogni anno, ai Comuni di riordinare e individuare le superfici disponibili, anche dislocando gli spettacoli viaggianti in aree alternative, ma comunque garantendo aree sufficienti alla portata dei parchi di divertimento, che non possono subire rigidi ridimensionamenti. È quanto affermato dal Tar Milano (ordinanza cautelare 5 febbraio 2025, n. 146; Pres. Dongiovanni, Est. Plantamura), che ha annullato la delibera con la quale il Comune di Como riduceva, per l’anno 2025, di oltre il 50% l’estensione dell’area destinata, da oltre 50 anni, ad ospitare il Luna Park cittadino.


Da decenni, in occasione delle festività pasquali, l’area ospitava l’allestimento di parco di divertimento di 28.000 mq., con attrazioni fino a 50 metri di altezza e il coinvolgimento di numerosi giostrai. Già nell’ottobre scorso, il Tar Milano (sentenza 2540/2024) aveva annullato una prima delibera comunale che riduceva del 85% la superficie disponibile. Secondo il Tar, l’esiguità della nuova area (circa 12.500 mq) avrebbe snaturato sensibilmente la funzione sociale assegnata all’attività circense e agli spettacoli itineranti (art. 1 L. 337/1968): il luna park è, infatti, un'attività che aggrega famiglie e giovani, raggiungendo, nel caso di spettacoli itineranti, anche località prive di altri luoghi di svago e divertimento (Tar Firenze, 616/2015). Il successo dei luna park risiede, cioè, nella varietà dei giochi ed attrazioni proposte al pubblico, sicché un’eccessiva riduzione degli spazi e delle giostre disponibili renderebbe il parco di divertimento meno interessante ed appetibile.


Né il Comune potrebbe vietare lo svolgimento del luna park, ad esempio per mancanza delle condizioni di sicurezza, per difficoltà nella gestione della circolazione stradale o per inadeguatezza della fisionomia morfologica del territorio (Tar Genova, 758/2024): dovendo, infatti, aggiornare annualmente l'elenco delle aree comunali idonee, è compito del Comune verificare periodicamente e in tempo utile per la programmazione degli spettacoli la persistente idoneità delle aree disponibili a ospitare il parco di divertimento.

 
 
 

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