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Divieti e decadenze amministrative nella legislazione antimafia: diventa necessario valutare i mezzi di sostentamento dell'imprenditore individuale

  • Immagine del redattore: Filippo Di Mauro
    Filippo Di Mauro
  • 25 giu
  • Tempo di lettura: 4 min

di Guglielmo Saporito e Filippo Di Mauro


Aula di tribunale, con banchi e sedie

Dal 12 aprile, il Prefetto puo’ “escludere per un anno, prorogabile eventualmente laddove permangano i presupposti accertati, uno o più divieti e decadenze previsti all’articolo 67, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia”, purché non si tratti di soggetto condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 (immigrazione, mafia, stupefacenti, truffa su erogazioni pubbliche).


Ciò deriva dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 48/2025 (c.d. Decreto Sicurezza, oggi L. 80/2025), che introduce l’art. 94.1 nel Codice antimafia 159/2011. Tale misura, valida per gli imprenditori individuali, consente al Prefetto di temperare talune conseguenze dell'informativa interdittiva, qualora il reddito di un'impresa individuale rappresenti una vitale fonte di sostentamento del titolare dell’impresa e della sua famiglia. Attesa da tempo, questa mitigazione degli effetti dell'interdittiva è diretta conseguenza di precisi indirizzi della Corte costituzionale (180/2022, 57/2020 e 118/2022), al fine di mantenere minimi livelli di sostentamento alle imprese individuali, evitando l’estinzione dell'attività e mantenendo il diritto al lavoro dell'imprenditore, senza costringerlo all’ inoperosità o al ricorso a mezzi di sostentamento onerosi (prestiti) o mortificanti (richieste di aiuto economico).


Fino all'aprile del 2025, l’art. 92 del Codice Antimafia non consentiva al Prefetto di valutare l’impatto dell’informazione interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario escludendone gli effetti maggiormente impattanti. L'interdittiva antimafia determinava, quindi, l’automatica applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, impendendo di ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti, nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.


Specifici protocolli o patti di integrazione estendevano, poi, questi divieti a livello locale o per singole opere, operando soprattutto nel settore dell'edilizia e dei servizi, con effetti anche sul credito, sul fisco e sui rapporti di lavoro, generando ad esempio interposizioni fittizie elusive del divieto. Per di più, mentre l'articolo 92 escludeva che il Prefetto potesse valutare l'impatto dell'informazione interdittiva sul destinatario, l’art. 67, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 159/2011 attribuiva al giudice penale, cioè al Tribunale competente all’applicazione delle misure di prevenzione personali, la facoltà di individualizzare il trattamento sanzionatorio, escludendo le medesime decadenze e divieti dei commi 1 e 2 dell’ art. 67, “nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia”. Sul tema, il Tar di Genova (ord. 251 / 2025, relativa ad un interdittiva su una lavanderia) aveva di recente sollevato dubbi di legittimità costituzionale.


Ora, con l'articolo 94.1 sono ridisegnate, con gradualità, le procedure parallele e mitigatorie delle interdittive antimafia:

  • Si parte dalla prevenzione collaborativa (art. 94-bis del Codice Antimafia), applicabile nei casi di infiltrazione occasionale e priva di incidenza sui rapporti tra impresa e pubblica amministrazione;

  • Per la sola impresa individuale vi è, dall'aprile 2025, l’interdittiva “temperata” (art. 94.1), applicabile per tentativi di infiltrazione mafiosa, ma con la possibilità di escludere divieti e decadenze pregiudizievoli per le minime, vitali fonti di sostentamento dell’imprenditore e del suo nucleo familiare. In questi casi, per rafforzare il controllo delle imprese, il Prefetto può comunque prescrivere l’osservanza di una o più delle misure di collaborazione preventiva indicate nell’articolo 94-bis, assicurando così un monitoraggio delle attività economiche;

  • Se non si riescono ad ottenere né la prevenzione collaborativa dell’art. 94-bis nè l’interdittiva prefettizia temperata dell'art. 94.1, si può attivare (art. 34-bis) un controllo giudiziario rivolgendosi al giudice delle misure di prevenzione, con un procedimento misto, che presuppone un’impugnativa innanzi al Tar.


    Sulla natura ibrida di tale fase, con prospettazioni diverse (giudizi sul passato affidati al TAR, previsioni sul futuro affidate al giudice penale), potrebbero sorgere dubbi di funzionalità cui la Cassazione penale e l'Adunanza plenaria (sentenze nn. 6 e 7 del 2023) rispondono delimitando i rispettivi territori. Il quadro complessivo delle tassonomie generate dalla vicenda De Tommaso in poi (febbraio 2017), vede articolate casistiche, con diverse quantità e qualità dei rischi di infiltrazione, cui si aggiunge l'esclusione da interdittive per singole categorie: così l'imprenditore individuale privo di altre entrate (art. 94.1), il professionista avvocato (Cons. Stato 2564/2025), il professionista architetto (Cons. Stato 2212/2023), il barbiere (Cons. Stato 1941/2024), il socio persona fisica (Tar Napoli 3129/2023), sono soggetti a regimi speciali ed esenzioni, in un mosaico che disorienta la stessa pubblica amministrazione.


    Con ottimismo, l’inserimento dell’art. 94.1 nel D.Lgs. 159/2011 potrebbe rappresentare un ampliamento dei sistemi di controllo giudiziario, utilizzando l'esperienza del D.lgs. 231/2001. In luogo di provvedimenti-ghigliottina che decapitano l'impresa, con successivi tentativi di reimpianto di quanto già amputato, sarebbe opportuno ampliare i controlli, come sta avvenendo con la compliance nell’antiriciclaggio e nei controlli fiscali.

 
 
 

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