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Fotovoltaico e tutela del paesaggio: il TAR Toscana “sposa” la transizione energetica

  • Immagine del redattore: Filippo Di Mauro
    Filippo Di Mauro
  • 10 gen
  • Tempo di lettura: 2 min

di Filippo Di Mauro


Centro storico visto dall'alto, generato co l'intelligenza artificiale

In un’epoca segnata da obiettivi di decarbonizzazione e transizione ecologica, il conflitto tra tutela del paesaggio e sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta uno dei nodi giuridici più complessi da risolvere.


La sentenza del Tar Firenze n. 32/2026 interviene segna un punto a favore della transizione energetica, spesso rallentata da regolamentazioni locali stringenti.


Il caso: pannelli solari in centro storico


La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società contro un Comune locale. La società aveva presentato una Scia per eseguire un intervento di riqualificazione energetica, mediante rimozione della copertura in amianto di tre capannoni a destinazione produttiva, insediati nel centro storico, e sostituzione con lastre in lamiera grecata coibentata destinate ad ospitare un impianto fotovoltaico 646,80 kWp.


Nonostante l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza, il Comune ha inibito i lavori. Secondo l’Amministrazione comunale, il progettato rifacimento della copertura violava le locali Norme Tecniche di Attuazione, orientate alla conservazione e tutela delle caratteristiche esterne degli edifici nel centro storico.


In particolare, tali norme prescrivevano che la rinnovazione delle coperture degli stabili avrebbero dovuto mantenersi in continuità con la tradizione storica locale, che prevedeva “l’impiego esclusivo di tegole in laterizio ed in particolar modo tegole, piane e coppi”.


Pertanto, vi sarebbe stato un generale divieto di installare impianti fotovoltaici in tutti gli edifici ricadenti nel centro storico e in tutti quelli classificati di interesse storico-testimoniale.


La decisione del TAR: stop ai divieti generalizzati


Di contrario avviso il Tar Firenze, che ha ritenuto illegittima la normativa comunale, nella parte in cui prevede, sostanzialmente, un divieto generalizzato di posizionamento dei pannelli fotovoltaici nell’ambito degli edifici ricadenti nel centro storico o di rilevanza storico testimoniale e, con particolare riguardo agli interventi inerenti coperture, impone che il loro rifacimento debba avvenire esclusivamente mediante tegole piane e coppi in laterizio.


I giudici fiorentini si sono allineati alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo, sentenza 2808/2025), che ha posto alcuni principi fondamentali, di seguito riassunti:


Interesse nazionale: il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili è un obiettivo di interesse pubblico primario, in linea con le direttive adottate a livello europeo.


Superamento di canoni estetici tradizionali: non è, quindi, più possibile considerare i pannelli fotovoltaici come "intrusioni" estetiche a priori. La loro presenza non deve più essere percepita come un fattore di disturbo visivo assoluto, ma come un'evoluzione del paesaggio coerente con le nuove esigenze energetiche.


La regolamentazione locale non può assumere divieti generalizzati ed assoluti, bensì deve favorire valutazioni caso per caso, da compiersi alla luce di un’equilibrata composizione fra l’interesse urbanistico e quello alla transizione enegetica, assicurando il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici anche in contesti storici e di pregio

 
 
 

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