Il Salva Casa sospende le demolizioni di immobili abusivi abitati da persone indigenti
- Filippo Di Mauro
- 31 dic 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 14 mar
di Filippo Di Mauro

Prima applicazione della legge "Salva casa" agli abusi edilizi. Il Tar Napoli, con l'ordinanza 2379 del 21 novembre scorso, differisce infatti l'acquisizione al patrimonio del Comune di un immobile privo di titolo edilizio. La novità consiste nella possibilità di graduare nel tempo la sanzione (l’acquisizione gratuita), per esigenze eccezionali dei soggetti residenti nell'immobile.
Prima dell'articolo 31 della legge Salva Casa 105/2024, l'abuso edilizio andava sanzionato senza alternative tra demolizione o acquisizione al patrimonio comunale, ma soprattutto senza possibilità di graduare nel tempo la fase esecutiva. Anzi, spesso si è assistito ad una sovrapposizione tra abbattimenti previsti dal giudice penale ed ordinanze comunali, con difficoltà anche per l'ordine pubblico.
La legge Salva casa ha, ora, una maggiore elasticità, perché il ripristino può essere differito, fino a 240 giorni, per serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti, situazioni di assoluto bisogno o disagio socio-economico. Nel caso deciso, il Tar si è appunto trovato di fronte ad un soggetto invalido ed in precarie condizioni di salute, ed ha quindi affidato al Comune il compito di differire l'esecuzione della sanzione, mantenendo nell'abitazione i residenti. La possibilità di graduare lo sgombero e l'esecuzione del provvedimento riguarda, nella legge Salva Casa, solo le abitazioni, perché la norma si riferisce ai "soggetti residenti nell'immobile", con esclusione quindi di rinvii per abusi su immobili con destinazioni diverse da quelle residenziali.
Questo tipo di graduazione, simile a quella degli sfratti, riecheggia previsioni già presenti in alcune Regioni, quali l'Emilia-Romagna e la Campania. Nella prima (art. 22-bis L.R. 23/2004), è già da tempo previsto un differimento della demolizione, qualora vi sia l’impegno dell'autore dell'abuso edilizio ad abbandonare la costruzione, per un periodo congruo alla ricerca di una diversa collocazione: in questi casi, il soggetto interessato propone al Comune la stipula di un accordo su tempi e modalità di ripristino dello stato dei luoghi. Questa possibilità riguarda, in Emilia-Romagna, sia gli immobili abusivi residenziali, sia quelli in cui si eserciti un'attività d'impresa. Un differimento dell'esecuzione può essere concordato anche per rimediare a particolari difficoltà tecnico-esecutive nell'eliminare le opere realizzate abusivamente ed, inoltre, l'accordo può prevedere che la demolizione del fabbricato abusivo sia attuata successivamente alla realizzazione dell'immobile nel quale trasferire le funzioni in essere. Nella Regione Campania vi è stato un tentativo (L.R. 5/2013) di inserire una disciplina di social housing, assegnando immobili abusivi a soggetti aventi titolo, perché inseriti in apposite graduatorie: ma la Corte Costituzionale (140/2018) ha eliminato la norma, ritenendo violate le competenze legislative statali in tema di abusi edilizi.
Oggi, con la legge 105/2024 si assiste ad una certa elasticità sulle demolizioni, non solo rinviandole nel tempo (per gravi motivi), ma anche prevedendo, per abusi parziali, la possibilità di emettere provvedimenti favorevoli condizionati (art. 36-bis d.P.R. 380/2001). Infatti, se l'abuso è parziale, il Comune ha l'onere di rilasciare la sanatoria con un duplice, contestuale contenuto: rimozione delle opere che non possono essere sanate ed accertamento di conformità per i restanti volumi



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