Il TAR annulla il divieto di porto d'armi per un gioielliere
- Filippo Di Mauro
- 19 apr 2025
- Tempo di lettura: 1 min
di Filippo Di Mauro

Con sentenza n. 2668, pubblicata il 31 marzo 2025, il TAR della Campania (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso di un gioielliere contro il provvedimento del Prefetto di Napoli che, nel dicembre 2024, aveva disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché la revoca dei titoli di polizia precedentemente rilasciati.
Il ricorrente, titolare di licenza per porto di fucile per tiro a volo, aveva comunicato alla Questura lo spostamento di una pistola semiautomatica e 50 munizioni dalla propria abitazione alla sua gioielleria per ragioni di sicurezza. Il negozio, infatti, risultava essere dotato di avanzati sistemi di sicurezza, tra cui casseforti a muro, porte blindate e impianti di allarme collegati con le forze dell'ordine.
Tuttavia, sia la Questura che la Prefettura hanno ritenuto la nuova collocazione potenzialmente pericolosa, considerata la vicinanza ed affluenza di pubblico nel locale, soprattutto a ridosso delle festività natalizie, e hanno comunicato il ritiro e il divieto di detenzione delle armi.
Provvedimenti annullati dal TAR, che ha posto in rilievo sia la mancanza di sopralluoghi effettivi delle Autorità per verificare le reali condizioni di sicurezza delle armi, sia la detenzione da oltre 30 anni della licenza, senza mai demeritare. Né, secondo il TAR, è sufficiente richiamare episodi di cronaca relativi ad abusi commessi da altri analoghi artigiani (gioiellieri) per giustificare i provvedimenti di revoca del porto d'armi, in quanto l'affidabilità e buona condotta devono essere valutate con riferimento al singolo soggetto richiedente.




Commenti