Interdittive e risarcimento del danno dopo la legge 1/2026
- Filippo Di Mauro
- 18 gen
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di Guglielmo Saporito e Filippo Di Mauro

L’entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (in materia di responsabilità amministrativa e danno erariale), consente un rilettura dei possibili contrasti tra Tribunale delle misure di prevenzione e Prefettura, in tema di interdittive antimafia.
Se il Tribunale può dissentire funditus dalle valutazioni del Prefetto (come ritengono le Sezioni unite penali, con la pronuncia dell’11 dicembre 2025 su R.G. 7746/2025, soc. Al.mi) e, soprattutto, se il Prefetto non adotta motivazioni chiare ed esaustive all’indomani del dissenso espresso dal Tribunale, diventa consistente il rischio di colpa grave, generatrice di responsabilità. E, infatti, all’indomani del dispositivo di “rigetto” della questione che era stata prospettata dalla sez. VI della Cassazione (dispositivo dell’11 dicembre 2025, commentato in questo notiziario, n. 11/2025), il Tribunale delle misure di prevenzione vede rafforzata la propria capacità di leggere ed applicare le norme antimafia (in particolare, l’art. 34-bis D.lgs. 159/2011), potendo autorevolmente escludere che un’impresa sia sottoposta a rischio di infiltrazione mafiosa.
Se il Prefetto che abbia emesso un’interdittiva nei confronti dello stesso imprenditore, reinvestito della vicenda, non prenda atto della valutazione dei giudici penali (e dei relativi presupposti di motivazione), adeguandovisi o ampliando l’indagine con nuovi e precedentemente ignoti elementi, l’impresa interdetta può ipotizzare che la Prefettura incorra in “colpa grave”.
Tale colpa, oggi, è definita come “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento” (art. 1, L. 1/2026). Quindi, qualora si contrappongano un Tribunale che neghi il rischio di infiltrazioni ed una Prefettura che, nell’interdittiva di propria competenza, affermi tale rischio (spesso basandosi su dati anagrafici), può incunearsi una richiesta di riesame del provvedimento prefettizio interdittivo ed un’istanza cautelare rivolta a smuovere il giudice amministrativo.
Quest’ultimo poi, utilizzando i poteri di indirizzo (anche cautelare) verso l’art. 94-bis D.lgs. 159/2011, può contribuire a rendere visibile un’eventuale colpa grave dell’Amministrazione.
Con il sovrapporsi di norme, l’intersecarsi di strumenti di mitigazione (art. 94-bis, art. 94.1), nonché con l’ampliarsi delle motivazioni (spesso contrapposte), diventa esiguo lo spazio di “errore scusabile” che fino ad oggi (Cons. Stato 1610/2025) ha protetto l’amministrazione da richieste di danni. E, seppur proveniente da un diverso contesto, è da tener presente il messaggio della Cassazione (n. 33241 del 18.12.2025), che condanna (€ 1.000.000.000) la Presidenza del Consiglio per un errore di Palazzo Spada, mentre in tema di interdittive si registra un solo caso di condanna: Cons. Stato 2564/2025, per un’interdittiva emessa a carico di una persona fisica, in particolare di un avvocato, ha riconosciuto € 13.000 di danni.




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