top of page

Interdittiva antimafia e controllo giudiziario: il Giudice delle leggi (sentenza 109/2025) dilata la sospensione, ma non quella cautelare

  • Immagine del redattore: Filippo Di Mauro
    Filippo Di Mauro
  • 25 nov 2025
  • Tempo di lettura: 5 min

di Guglielmo Saporito e Filippo Di Mauro


Palazzo storico nel centro di Roma, in stile fumetto

(Corte cost., sentenza 17 luglio 2025 n.109, Pres. G.Amoroso, Est. F.Patroni Griffi;  C.P. S.r.l. (avv. L. Lentini e R.E. Sisto) c. Anas (avv. F.Mandalari e M. Pacifico).


La Corte interviene sul T.U. antimafia (D.lgs.159/2011), facendo sì che l'ammissione al controllo giudiziario sospenda gli effetti dell'informazione interdittiva, con effetti protratti, nel caso di conclusione del controllo predetto con esito positivo, sino alla definizione del nuovo procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo che spetta al Prefetto  a norma dell’ art. 91, comma 5, D.lgs. n. 159/2011. È infatti incostituzionale che, al momento della chiusura del controllo giudiziario (a prescindere dal suo esito), cessi la sospensione degli effetti dell'informazione antimafia.


(Dichiara costituzionalmente illegittimo l'articolo 34-bis, comma 7, del  D.lgs. 159/2011  per violazione degli articoli 3 e 41 Cost.).


La sentenza ripercorre gli interessanti aspetti delle procedure interdittive, ma è qui commentata con specifico riferimento alla sospensione dell'interdittiva, non in senso processuale e cautelare, bensì come temporanea privazione dell’esecutività dell’interdittiva (art. 21-quater L. 241 / 1990).


* * *

La normativa antimafia (D.lgs. 159/2011) si conferma come laboratorio per gestire gli interventi che consentano di mantenere operative le realtà economiche esposte al rischio di infiltrazione, eliminando nel contempo distorsioni ed illeciti. La formula adottata dal legislatore è quella del controllo di legalità, coinvolgendo autorità amministrative e giudiziarie: tra queste ultime, poi, hanno spazio sia giudici penali che quelli amministrativi.


1 - La materia è in fermento ed in continua evoluzione, in quanto è parallela ai procedimenti che applicano il D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche): anche nella 231, come nella 159, vi sono sanzioni interdittive (art. 13), commissari (art. 15), e soprattutto “modelli organizzativi” (art. 12, co. 2). Ambedue le norme hanno la stessa logica: quella di estendere la prevenzione patrimoniale al mondo dell'impresa, aggirando (G.M. Flick, Sole 24Ore del 22.11.2025) il rigore del processo penale.


L'antimafia e la 231 sono, tuttavia, affollate: vi troviamo Prefetti, che operano su indagini di matrice penale (quindi, con funzione “notarile”), giudici amministrativi, magistrati penali (sia quelli specializzati del T.U. 159/2011, che si occupano delle misure di prevenzione, sia quelli che gestiscono l'applicazione del D.lgs. 231/2001), con esigenze cautelari sia dell'impresa (che non vuole essere espulsa dal mercato) che del mercato (che non vuole essere contaminato da imprese illegali), tenendo presente che la sospensione dell'esecutività delle interdittive (art. 34-bis, comma 7) diminuisce la stabilità e la credibilità del provvedimento prefettizio.


Tutto ciò anche con un ritorno al passato, perché l'effetto sospensivo automatico oggi presente nel predetto articolo 34-bis, era sparito dalla fine del 1800, quando si era accordato un effetto sospensivo al ricorso in materia di estinzione di IPAB.


2 - La sentenza 109 opera su un tessuto in cui l'effetto sospensivo dell'impugnazione dell'interdittiva (art. 34-bis, comma 7), avviene in modo automatico con l’ammissione al controllo giudiziario, senza motivazione, con un meccanismo che ha fatto irritare i giudici delle misure di prevenzione: questi ultimi, infatti, si trovano ad esaminare istanze di controllo provenienti da imprese che, pur dopo corposi ricorsi, confessano la propria sottoposizione al rischio di infiltrazione pur di ottenere una sospensiva automatica dell'interdittiva. Le imprese sono, quindi, sottoposte ad una sorta di “dilemma del prigioniero”, in cui il vantaggio di dichiararsi quasi colpevole è ampiamente superiore al costo di un periodo di controllo giudiziario (uno-tre anni).


Di fatto, comunque, con la sentenza 109/2025, la Corte coglie l'occasione per riordinare l’intersecarsi di procedimenti (interdittiva, ricorsi, controlli, nuove valutazioni), stabilendo non tanto precedenze e gerarchie (impensabili tra giudici e tra giudici ed amministrazione), quanto un ordinato regime di tipo “idraulico”, come un sistema di chiuse che governi elementi liquidi, omogenei e pari tra loro.


 3- Il riordino effettuato dalla Corte con la sentenza 109 segue precedenti tentativi di coordinamento: prima la sentenza Ricchiuto delle Sezioni unite (46898/2019, Pres. Carcano), poi le pronunce dell’Adunanza plenaria del  Consiglio di Stato del 2023 (numeri 6, 7 e 8, Pres. Maruotti) ed ora, a fine 2025, di nuovo le Sezioni unite penali (decidendo sul rinvio di Cass. 30/04/2025, n. 24672), hanno conservato e con ogni probabilità conserveranno (le SS.UU. attese) ad ogni plesso giurisdizionale un sindacato su parte del procedimento. Così l'interdittiva prefettizia rimane sindacabile dal giudice amministrativo in base ad una visione statico retrospettiva; il controllo giudiziario rimane alla magistratura penale nell'ottica imprenditoriale prospettica; ed i due sistemi, pur intersecandosi, non si danneggiano grazie al semaforo introdotto dalla sentenza 109/2025 del Giudice delle leggi.


4 - Ora, proprio sul potenziamento degli effetti della sospensiva, sembra utile spendere una parola: innanzitutto la Corte, prolungando la “gittata” della sospensione dell'interdittiva, fino al momento in cui il Prefetto si rideterminerà (art. 91, co. 5, D.lgs. 159/2011) sulla situazione dell’impresa, non aggiunge granché alla struttura dei provvedimenti “cautelari”. Infatti, la sospensione che scaturisce dall’ammissione al controllo giudiziario (art. 34-bis, co. 7), essendo automatica, non deriva da valutazioni giudiziarie, bensì da motivi di opportunità circa l'esecutività dei provvedimenti amministrativi (art. 21-quater legge 241 / 1990).


Quindi, non si può dire che la Corte abbia potenziato o riletto la sospensiva “processuale” dell'interdittiva (quella che si vorrebbe poter ottenere combattendo in camera di consiglio innanzi al giudice amministrativo), perché la Corte non vede nella sospensiva dell'articolo 34-bis uno strumento di tutela processuale, bensì solo una norma sulla esecutività del provvedimento amministrativo. Ciò spiega anche perché il verdetto di incostituzionalità che si legge nella sentenza 109 non richiama gli articoli 24 e 113 della Costituzione, né gli artt. 6, paragrafo 1, e 13  CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 prot. addiz. CEDU (invocati dai ricorrenti), ma solo gli artt. 3 e  41 della Carta.


5 - Ed allora, fermo il pregio della sentenza 109 nel ricomporre il mosaico di competenze e procedure, la sentenza stessa non aggiunge nulla alla tutela giudiziaria, perché si limita ad intervenire sulla esecutività di taluni provvedimenti, affinché ogni giudice (amministrativo, penale), ed ogni amministrazione (Prefettura), conservi un proprio ruolo.


Infine, per giungere ad una pronuncia sostanzialmente additiva, la sentenza 109 richiama principi generali: anche qui, sarebbe suggestivo collegare la pronuncia ai casi in cui l'esecutività della sentenza è differita ad un momento successivo (Ad. plen. 17/2021 sulle concessioni balneari e, in generale, Cons. Stato, n. 2755/2011; TAR Piemonte,  960/2017): non sempre, infatti, chi perde il giudizio cade subito in balia del vincitore. Le concessioni balneari hanno avuto un periodo di moratoria e le altre due sentenze innanzi citate prevedono la possibilità di spostare in avanti l'esecuzione di una sentenza onerosamente sfavorevole.


6 - Per superare il problema del rapporto tra sospensione dell'interdittiva e controllo giudiziario divenuto carente dei presupposti, la Corte richiama "soluzioni già esistenti": una di tali soluzioni è quella che si legge nella norma sulla traslatio iudicii (art. 11 D.lgs. 104/2010), secondo la quale le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Quindi, correttamente la Corte ha visto, nella sospensione dell’interdittiva, un nucleo che va fatto salvo, ad esempio preservando per un periodo congruo il capitale di verifiche effettuato in sede di controllo giudiziario.

 
 
 

Commenti


bottom of page