La sospensione dell'interdittiva per controllo giudiziario favorevole
- Filippo Di Mauro
- 18 lug
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 29 lug
di Guglielmo Saporito e Filippo Di Mauro

La galleria ferroviaria del San Gottardo è lunga 16 km: gli opposti cantieri si sono incontrati con un dislivello di 3 cm e una larghezza difforme di 33 cm. La sentenza della Corte costituzionale 109 / 2025 ricuce in 20 pagine i complessi rapporti tra interdittiva antimafia (di competenza prefettizia) e controllo giudiziario (che spetta al Tribunale delle misure di prevenzione). Il problema era di garantire continuità di percorso alle imprese che si impegnino efficacemente in una bonifica dal rischio di subire infiltrazioni mafiose. Il rammendo compiuto dalla Corte tra provvedimenti amministrativi e giudiziari riunisce ora tutti i fili di istituti che, nati disomogenei, hanno coabitato per più anni.
Nella vicenda esaminata dalla Corte, un'impresa tampona gli effetti di un interdittiva antimafia sottoponendosi ad un controllo giudiziario “volontario”, aggiudicandosi così un appalto, in virtù dell'automatica sospensione che il predetto controllo genera sugli effetti dell’interdittiva antimafia. Cessato, con esito positivo, il controllo, l’impresa presenta un’istanza di riesame del provvedimento interdittivo prefettizio, provvedimento che, con l'esaurirsi del controllo giudiziario, aveva riacquistato la propria, originaria efficacia paralizzante.
Pur in presenza di un controllo giudiziario favorevole all'impresa, la stazione appaltante aveva preso atto del riemergere dell’ interdittiva ed aveva interrotto i lavori, risolvendo il contratto senza attendere la risposta della Prefettura sull’istanza di aggiornamento dell'interdittiva, nel frattempo avanzata dall'impresa. Si è, quindi, creato uno strappo cui la Corte ha rimediato, su impulso di un opportuno rinvio del Tar di Reggio Calabria.
Su questa trama, la Corte costituzionale 109/2025 salda i controlli di competenza del giudice penale con i provvedimenti (interdittive, aggiornamenti) riservati alla Prefettura. Saldatura difficile in quanto l'autorità amministrativa e quella giudiziaria hanno orizzonti diversi: statico quello della Prefettura, di tipo retrospettivo, mentre è dinamico e prognostico il controllo affidato al giudice delle misure di prevenzione.
Due procedimenti, quindi, consanguinei, accomunati dall'esigenza di evitare compromissioni e di garantire continuità alle attività imprenditoriali meritevoli. Per di più, i fili che la Corte ha rammendato comprendono anche istituti intermedi, quali il controllo di legalità che il Prefetto può offrire all'impresa prima di emettere l’interdittiva (art. 94-bis D.lgs. 159/2011), l'interdittiva "temperata" per garantire all'imprenditore una soglia vitale di reddito (art. 94.1) e la possibilità che l'impresa prosegua nell'esecuzione di lavori in corso, se questi sono difficilmente assegnabili a terzi.
Per più anni, vi è stata un’irrequieta convivenza tra procedimenti antimafia amministrativi e penali, dimostrata da plurime Adunanze plenarie del Consiglio di Stato e da un’imminente sentenza delle Sezioni unite penali proprio sul problema dei rapporti tra interdittive e controllo giudiziario (il rinvio alle SSUU è di Cass. penale, sez. VI, ordinanza 24672/2025). Lo sforzo compiuto dal Giudice delle leggi emerge nella tipologia della sentenza, che è di tipo additivo, rimediando a quelle discrepanze (seppur minime, come i 3 cm della galleria del Gottardo) scaturenti dalla diversità delle Autorità, dalla delicatezza del tessuto economico e dalle esigenze di ordine pubblico. La Corte afferma, quindi, che Prefettura e Giudice delle misure di prevenzione, Amministrazioni e TAR devono coordinarsi, senza generare intervalli nocivi, ma convogliando i rispettivi sforzi nel mantenere integro (e controllato) il tessuto imprenditoriale tutte le volte che non vi sia un'irreversibile esigenza antimafia.
Da un lato, quindi, il giudizio della Prefettura può essere severo e discorde da quello del controllo giudiziario; dall'altro, tra il controllo giudiziario favorevole ed il rinnovo dell’interdittiva non vi può essere un intervallo dannoso per l'impresa. Ognuna delle due autorità (Prefettura e Tribunale) vede, quindi, salvaguardato il proprio territorio, e si smussa quel gradino (i 3 cm più volte citati) che rischiava di far inciampare gli operatori del complesso meccanismo antimafia.
In sintesi, in presenza di un controllo giudiziario favorevole all'impresa, la Prefettura può esprimersi sostenendo motivatamente la propria opinione sulla necessità di misure antimafia: ciò che va evitato, è il dissenso immotivato, la generica vindicatio potestatis in danno dell’altra autorità. Del resto, se in caso di divergenze ognuno dei due contrapposti cantieri della galleria del San Gottardo avesse rivendicato la correttezza dei propri calcoli, il dislivello non sarebbe stato, nel 1880, di soli pochi centimetri.
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