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L'interdittiva non preclude l'accesso a benefici fiscali

  • Immagine del redattore: Filippo Di Mauro
    Filippo Di Mauro
  • 28 lug
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 29 lug

di Guglielmo Saporito e Filippo Di Mauro


Immagine generata con AI, in stile fumetto, che rappresenta una persona entrata in una banca, con esposte la bandiera italiane ed europea, e la scritta nera su sfondo giallo "Fondi pubblici"

L'interdittiva antimafia, in quanto provvedimento cautelare e preventivo volto a contrastare i pericoli di infiltrazioni mafiose nel mercato, non preclude automaticamente l'accesso a benefici fiscali (come crediti d'imposta o finanziamenti a fondo perduto).


Solo la misura di prevenzione (foglio di via, avviso orale, sorveglianza speciale) adottata definitivamente legittima la revoca del credito d’imposta (art. 67 D.lgs. 159/2011). Estendere, quindi, la preclusione soggettiva prevista dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 anche a coloro che sono destinatari di una informazione interdittiva antimafia, significa operare una non consentita applicazione analogica in malam partem della norma.


Tale orientamento trova condivisione trasversale tra le diverse giurisdizioni:


1) secondo Cassazione penale (Sez. VI, n. 14731 del 11/01/2022; Sez. VI, n. 49124 del 02/11/2022), in tema di contributi economici pubblici previsti dalla normativa emergenziale Covid-19, l’interdittiva antimafia non rientra tra i provvedimenti definitivi di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, ostativi alla percezione del contributo;


2) secondo Cassazione penale (Sez. VI, n. 43266 del 11/07/2023), l'informativa interdittiva antimafia non è giuridicamente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo I, dello stesso decreto legislativo, e quindi alla stessa non si applica l'articolo 67 del codice antimafia che disciplina gli effetti delle misure di prevenzione. Pertanto, la stessa non comporta l'effetto di non potere ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali;


3) secondo Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (sentenza 2342/2/2024), che ha annullato diversi avvisi di recupero di crediti d'imposta, fino a quando il provvedimento rimane sub iudice, l’Amministrazione erariale non ha titolo per procedere al recupero del credito d’imposta: infatti, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’art. 67, co. 4, T.U. Antimafia presuppone esclusivamente l’esistenza di un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione;


4) nella stessa direzione, anche Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (sentenza 262/2/2025), per la quale soltanto la definitività del provvedimento interdittivo è causa ostativa all’utilizzo del credito d’imposta;


5) infine, secondo Tar Milano (ordinanza 818/2023), l’informativa interdittiva antimafia non è giuridicamente una misura di prevenzione personale prevista dal libro I, titolo I, capo II, del d.lgs. n. 159 del 2011, adottata dall’Autorità giudiziaria e quindi non rientra tra le cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all' art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011.


In sintesi, secondo una lettura sia analitica che sistematico della normativa antimafia, subordinare l’erogazione di un contributo, l’ammissione a un finanziamento o il riconoscimento di un credito d’imposta alla “regolarità antimafia” del soggetto richiedente – comprensiva, cioè dell’insussistenza di un'informativa interdittiva –  verrebbe, di fatto, ad introdurre una inammissibile preclusione aggiuntiva, non prevista dalla legge.

 
 
 

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