top of page

Legittima la modifica del cognome per ereditare il nome di una casa di moda

  • Guglielmo Saporito
  • 30 giu 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

di Guglielmo Saporito


Sartoria da uomo, con abiti appesi, scarpe eleganti e manichino

È possibile modificare ed aggiornare il proprio cognome, per tramandare un successo imprenditoriale. Lo sottolinea il Consiglio di Stato (parere 555 / 2025, pres. Garofoli, est. Valenti), esaminando il caso della figlia di un noto sarto.


Se vi è l'intento di onorare il genitore, trasmettendo ai discendenti un cognome diverso da quello anagrafico, si può quindi aggiungere, al nome risultante dai registri anagrafici, quello unanimemente riconosciuto in pubblico. Così, in concreto, la signora Gigliola Savini ha visto riconosciuta dai giudici la possibilità di chiamarsi ufficialmente "Savini Brioni”, aggiungendo cioè al cognome anagrafico quello che, per decenni, ha identificato il padre nel mondo della moda internazionale.


La novità della pronuncia nel consentire l'attribuzione di un secondo cognome di fantasia (Brioni), anche se non corrisponde ad un precedente ceppo di antenati, scaturisce  dal nome della casa di moda fondata dal genitore. In questo modo, si estende l'interesse del privato ad ampliare il proprio cognome, accordando rilievo ad una situazione di successo oggettivamente rilevante, al punto da incidere, attraverso il cognome, sull'identità personale. La pronuncia del Consiglio di Stato sottolinea infatti che il cognome "Brioni", in quanto nome di fantasia dell'azienda a suo tempo fondata, ha concorso ad identificare il genitore della parte istante in un ambito pubblico, avendo l'azienda stessa acquisito una fama significativa, fino a rappresentare "una eccellenza nella qualità tessile italiana".


Il riconoscimento della qualità del prodotto ha, quindi, rafforzato la domanda di modifica anagrafica avanzata dalla figlia dell’imprenditore, che voleva onorare il padre e trasmettere ai propri figli il nome con il quale il nonno era stato unanimemente conosciuto nel contesto lavorativo e sociale. Quindi, la domanda è stata ritenuta meritevole di tutela e non contrastante con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale.


In generale, infatti, ogni cambiamento del nome (o del cognome) è consentito  solo se si fondi su ragioni obiettivamente rilevanti, adeguatamente documentate e supportate: solo valide ragioni possono, infatti, derogare la regola che vuole immutabile il nome ed il cognome. Nella procedura specifica, poi, durata due anni, il Ministero dell'Interno riteneva che la modifica del cognome avrebbe potuto essere richiesta unicamente dal genitore, non dalla figlia; inoltre, col passare del tempo, il Ministero riteneva che esistesse il rischio di una riduzione del cognome originario (Savini) a favore del nome proprio dell'identità aziendale (Brioni), con una perdita dell'identità anagrafica generata dal successo di un'iniziativa economica. Il Consiglio di Stato ha superato queste eccezioni, escludendo che il diverso (ed ampliato) cognome intaccasse la stabilità e certezza nell'identificazione della persona e del suo status giuridico e sociale.


Quindi, sembra di capire che il nome di una fortunata iniziativa produttiva possa entrare a far parte del patrimonio socioculturale espresso dal cognome della famiglia, e che la notorietà professionale acquisita possa essere trasmessa, tramite una rettifica del cognome, alle generazioni future.

 
 
 

Commenti


bottom of page