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Legittimo un equo ribasso sul compenso professionale nelle gare di progettazione

  • Immagine del redattore: Filippo Di Mauro
    Filippo Di Mauro
  • 10 feb 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 13 mar 2025

di Filippo Di Mauro


Casa in legno in costruzione con cavi penzolanti dal soffitto

Con il Correttivo appalti, diventa possibile offrire un equo ribasso sul compenso delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti) coinvolte nelle gare di progettazione bandite dalla Pubblica amministrazione.


Lo ha affermato una recente sentenza del Consiglio di Stato (27 gennaio 2025, n. 594; Pres. De Nictolis, Est. Cerrone), risolvendo i dubbi emersi all’indomani dell’adozione della legge 49 del 2023 sull’equo compenso, che avevano suscitato soluzioni contrapposte in giurisprudenza. In primo grado, il TAR Veneto (632/2024) aveva escluso il ribasso del “compenso” professionale, che le stazioni appaltanti calcolano applicando un’equazione matematica descritta nel Decreto Parametri (17 giugno 2016), mentre si ammetteva la concorrenza sulle restanti voci del prezzo di gara (quali le “spese generali” e gli “oneri accessori”). Per il Tar, il Decreto Parametri non contempla ribassi o rialzi sul corrispettivo professionale: ciò significa che il risultato dell’equazione rappresenta il compenso equo per i servizi di ingegneria e architettura offerti, come tale non ribassabile.


Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che coordina il decreto del 2016 con la legge del 2023 sull’equo compenso. Secondo la legge 49/2023 (art. 3), per le professioni tecniche il compenso è equo e proporzionato quando è conforme ai parametri contenuti nel d.m. 140/2012, che applica la medesima formula matematica del Decreto Parametri (17 giugno 2016, cioè quello applicato dalle stazioni appaltanti), ma ammette un range di flessibilità: il compenso può, infatti, subire variazioni, in aumento o in diminuzione fino al 60%, in ragione della complessità della prestazione, tenuto conto della natura dell’opera, dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. Ciò significa che un ribasso del 60% sul compenso professionale rimane equo, se giustificato dalle caratteristiche della prestazione. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, più che di equo compenso, sarebbe corretto parlare di equo ribasso, con la conseguente ammissibilità di offerte inferiori al corrispettivo posto a base di gara, fino al limite inderogabile del 60%.


Dal 1 gennaio 2025, il Correttivo appalti (D.lgs. 209/2024) realizza questo compromesso tra parte fissa e parte variabile del compenso professionale, allineandosi alle pronunce dei giudici europei favorevoli alla concorrenza sul corrispettivo di gara (da ultimo, CGUE 25 gennaio 2024, causa C-438/2022 sulle tariffe professionali degli avvocati). Il Codice (art. 41, D.lgs. 36/2023) prevede, ora, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso. In sintesi, viene garantito un compenso di base per i progettisti, aprendo tuttavia ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, con ribassi equi fino al 35% del corrispettivo, al fine di valorizzare gli operatori che propongano, in rapporto tra qualità e prezzo, migliori condizioni di economicità e qualità del servizio di progettazione.

 
 
 

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