Nessun risarcimento per la demolizione di un immobile erroneamente ritenuto abusivo dal Comune
- Filippo Di Mauro
- 17 lug 2025
- Tempo di lettura: 2 min
di Filippo Di Mauro e Guglielmo Saporito

Le pubbliche amministrazioni archiviano i documenti, ma è il privato che li deve trovare. Questo è il principio espresso dal Tar di Parma (sentenza 272 / 2025), in una vicenda che contrappone un privato ad un Comune, nella ricerca di un titolo edilizio.
Per modificare un edificio, occorre ricostruirne lo "stato legittimo" (art. 9 bis DPR 380/2001), cioè il mosaico di provvedimenti (concessioni, Scia, Cia, permessi) succedutisi negli anni. Se manca qualche dettaglio edilizio, occorre chiedere una sanatoria (artt.36-37 DPR 380). Lo stato legittimo dovrebbe essere dichiarato dal Comune, ma di fatto, la ricerca è affidata ai professionisti, che possono asseverare, assumendosene la responsabilità, l'evolversi delle costruzioni.
Se manca la prova dell’esistenza di un provvedimento specifico, che abbia consentito ad esempio l'apertura di una finestra o l’esecuzione di una tettoia, occorre chiedere un’onerosa sanatoria, oppure demolire la struttura che risulti di incerta provenienza. La situazione si complica quando il titolo, ritenuto assente, riemerga a seguito di una piu’ approfondita ricerca negli archivi comunali, specialmente se nel frattempo si e’ proceduto ad una (inutile) sanatoria o alla demolizione dell’opera ritenuta abusiva. In questi casi il Comune puo’ essere chiamato in causa sulla base dell’art.18 della legge 241/1990, norma che impone all'amministrazione di fornire copia dei documenti archiviati, sempre che il privato fornisca i dati necessari alla ricerca.
Di ciò si è appunto occupata la sentenza di Parma, negando il risarcimento danni ad un privato che aveva dovuto demolire parte di un manufatto ritenuto privo di titolo edilizio, titolo poi emerso dagli archivi comunali. L’ente locale, che sul manufatto aveva anche attivato una pratica di abusivismo, non ha risarcito il privato perche’ l’interessato, nel chiedere agli archivi i documenti sulla costruzione, aveva fornito un indirizzo sbagliato ed un nominativo solo parzialmente corretto. Nessun peso è stato poi riconosciuto alla circostanza che una ricerca più approfondita avesse comunque reperito il documento: la diligenza archivistica opera, infatti, solo su impulsi precisi, cioè quando si formula un’ istanza dettagliata circa il documento che si vuole ottenere.
In genere, i documenti che non soddisfano stabili esigenze (ad esempio, atti di concorsi, carriere) sono custoditi per quarant'anni (art. 41 D.lgs. 42/2004), mentre nell'edilizia questo termine si prolunga in modo indeterminato, salvo poi diluirsi, ricorrendo a testimonianze indirette (fotografie, planimetrie dei rogiti notarili, sull’epoca della costruzione: art. 9 bis DPR 380/2001). Anche se molti archivi urbanistici sono digitalizzati, le insidie comunque non mancano, ad esempio quando una strada cambia, nel tempo, denominazione: appunto nel caso deciso dal Tar, i documenti non erano saltati fuori perche’ la domanda del privato non aveva tenuto conto della variazione toponomastica, e solo un geometra più esperto era riuscito, seppur in ritardo, a recuperare il titolo edilizio, conservando la memoria storica dei luoghi.




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