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Rischio di infiltrazione mafiosa: l’orientamento del Tribunale delle misure di prevenzione prevale sull'interdittiva prefettizia (in attesa delle motivazioni delle Sezioni unite penali).

  • 15 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

 di Guglielmo Saporito e Filippo Di Mauro


Immagine creata con AI, che raffigura un palazzo sede del C.G.A.R.S.  a Palermo

 

Tempestiva ed articolata ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che applica, con intuito, gli argomenti che saranno tra pochi giorni espressi dalle Sezioni unite penali a sostegno della decisione assunta l'11 dicembre 2025 sul ricorso Al.mi. Ambiente (RG 7746/2025).


All'udienza dell’ 11 dicembre è stato infatti emesso un dispositivo di rigetto del ricorso prodotto da un'impresa che si era visto negare il controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis D.lgs. 159/2011, diniego motivato sulla circostanza che il Tribunale delle misure di prevenzione aveva escluso in radice la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa.


A giorni, si attendono le motivazioni delle Sezioni unite: ma già dalla lettura del dispositivo di rigetto delle Sezioni unite dell’ 11 dicembre 2025 si può sviluppare, come da un negativo fotografico, la scelta espressa da quel Collegio: con ogni probabilità, nella sentenza si leggerà che il giudice delle misure di prevenzione ha un ampio e articolato potere di decidere sull'istanza di controllo giudiziario, e potrà escludere tale controllo qualora ritenga che manchi il rischio di infiltrazione mafiosa. Quindi, ci si aspetta dalle Sezioni unite un freno all'utilizzo ampliato e quasi "compassionevole"  del controllo giudiziario ex art. 34-bis, un limite alla tendenza a dare comunque, attraverso il controllo giudiziario (“male minore” in caso di interdittiva), continuità alle imprese.


Come già ritenuto da Cass 15156 del 23.11.2022 (dep. 2023, Mem servizi, Rel. Magi), già dal dispositivo le Sezioni unite sembrano condividere l'orientamento secondo il quale gli argomenti addotti dal giudice delle misure di prevenzione (quando favorevoli all'impresa, escludendo il rischio di infiltrazione) prevalgono sul ragionamento interdittivo della Prefettura.


Prima della pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa 64/2026 (qui commentata) vi erano stati solo segnali premonitori, che accordavano peso rilevante all'esito di controlli giudiziari tutte le volte che, conclusosi favorevolmente per l'impresa il predetto controllo, il Prefetto intendesse nuovamente emettere un provvedimento interdittivo.


Ora l'orientamento del Consiglio di giustizia va oltre, perché rafforza il peso del giudice delle misure di prevenzione, sottolineando la specializzazione di tale giudice, la sua cognizione piena e l’ampio contraddittorio alla base del suo convincimento: appunto questi tre elementi fanno sì che il giudizio del Tribunale delle misure di prevenzione prevalga addirittura su quello espresso dal giudice amministrativo con sentenza. 


Non solo, infatti, il giudice siciliano nell'ordinanza 64/2026 antepone l'opinione del Tribunale delle misure di prevenzione all'orientamento del Prefetto, ma eguale sovrapposizione, con assorbimento, avviene anche nei confronti di una sentenza (Tar Catania 1432/2025, in primo grado)  che tra le stesse parti aveva confermato la legittimità dell'interdittiva prefettizia.

In poche parole, quando vi è una "frequentazione” poco raccomandabile, una subfornitura o un legame di parentela tra l’imprenditore e soggetti compromessi, conta molto di più il parere liberatorio del Tribunale delle misure di prevenzione rispetto al parere dalla Prefettura (anche se il parere della Prefettura è confermato da una sentenza amministrativa).


Può quindi continuarsi a parlare di binari paralleli tra giudici  e tra questi e la Prefettura, ma vi è una chiara precedenza per gli approfondimenti compiuti dal giudice penale, tanto più che tali approfondimenti generano conflitto con la Prefettura quando il Tribunale di prevenzione si esprime a favore dell’impresa,  cioè quando il giudice riesce a captare la mera occasionalità del rischio di infiltrazione (mentre la Prefettura spesso si accontenta di  parentele, frequentazioni, o fornitori occasionali) per apporre la macchia (quasi indelebile) di rischio di infiltrazione.


Restituendo giusto peso al Tribunale delle misure di prevenzione, per i casi (paraltro rari) in cui tale Tribunale esclude rischi di infiltrazione, si conferma l'orientamento generale che tende a modifiche mirate della prevenzione antimafia: con gli articoli 94-bis e  94.I del D.lgs. 159/2011, il controllo può infatti essere anticipato,  senza attendere l'interdittiva ed evitando contrapposizioni nocive per la vita dell'impresa.


Anche l'imminente motivazione delle Sezioni unite sulla vicenda decisa l'11 dicembre 2025, sarà quindi utile a formare un tessuto coordinato con gli orientamenti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (6 e 8/2023), evitando il rischio di conflitti di attribuzione e di giurisdizione.

La prevenzione amministrativa antimafia (come osserva G. Amarelli, fin dal titolo del suo più recente lavoro del 2026) sostituirà la giurisdizionalizzazione, ma occorre fare in fretta,  prima che poteri e funzioni si ingarbuglino.  

 
 
 

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