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Annullamento dell’interdittiva e spese per il controllo giudiziario: chi paga?

  • 15 ore fa
  • Tempo di lettura: 5 min

di Guglielmo Saporito e Filippo Di Mauro


Immagine gerata con AI, che raffigura un commercialista che consulta i registri contabili


Nuovi scenari nelle interdittive antimafia, con imprese che, seppur uscite indenni da dubbi di infiltrazione, si trovano a dover pagare consistenti importi ai controllori che le hanno (inutilmente) monitorate. Anche se il controllo si rivela infondato, l’impresa deve infatti pagare i relativi costi: lo sottolinea il TAR Catania (4 febbraio, n. 377), partendo dal T.U. antimafia (159/2011), che mitiga la rigida applicazione delle interdittive, attraverso periodi di “amministrazione giudiziaria” (fino a due anni, art. 34) e “controllo” (art. 34-bis, fino a tre anni; art. 94-bis, fino ad un anno).


Durante questi periodi di osservazione, l’impresa a rischio di infiltrazione è affiancata da tecnici che relazionano al magistrato penale o al Prefetto sulla corretta gestione dell’azienda, ma con spese a carico dell’impresa. Di recente, il Ministro dell’Interno ha rivisto (decreto 2 ottobre 2025) i compensi per il controllo giudiziario, calcolati sul valore del complesso aziendale, e quasi contestualmente il TAR di Catania ha chiarito che detti importi vanno pagati dall’impresa, anche se il controllo stesso sia stato annullato e ritenuto inutile dal giudice amministrativo.


Per comprendere come un imprenditore possa essere obbligato a pagare un controllo pubblico rivelatosi inutile (a seguito di accertamenti più approfonditi), occorre ricordare che il controllo viene visto dall’operatore economico come un paracadute rispetto al rischio di subire un’interdittiva, che lo espellerebbe dal circuito della produzione, dei finanziamenti e delle autorizzazioni pubbliche. Dinanzi ad un’ipotesi di infiltrazione mafiosa prospettata dal Prefetto, l’impresa può chiedere di sottoporsi a controllo contabile e amministrativo per un periodo (minimo di sei mesi) durante il quale dimostrare l’occasionalità di contatti e frequentazioni con ambienti compromessi.


L’ammissione al controllo da parte del Prefetto (art. 94-bis) o del Tribunale delle misure di prevenzione (art. 34-bis) mantiene operativa l’impresa, sospendendo l’interdittiva. Accade tuttavia che, dopo l'esaurirsi del controllo, il dubbio del Prefetto sui rischi di infiltrazione si riveli infondato, rendendo inutile quel controllo che la stessa impresa aveva chiesto al fine di evitare un’ invasiva interdittiva antimafia. Anche se l'impresa ha chiesto il controllo, rimane integra la possibilità, per il giudice amministrativo, di giudicare i procedimenti antimafia, cioè di verificare la fondatezza del rischio (affermato dal Prefetto) di potenziali infiltrazioni illecite.


Può quindi accadere che un più approfondito esame svaluti gli argomenti del Prefetto circa parentele compromettenti, rapporti con fornitori compromessi o qualifichi come solo "occasionali" taluni contatti con ambienti controindicati: in questi casi, i giudici amministrativi possono azzerare i provvedimenti antimafia. Se ciò accade, l'impresa, pur essendo reintegrata e dichiarata immune da infiltrazioni mafiose, rischia di dover pagare la nota spese dell'esperto contabile relativa al controllo legale chiesto dalla stessa impresa per non subire l'interdittiva.


Questo è appunto il caso esaminato dal Tar Catania, dove un’impresa attiva in diversi rami, tra cui l’immobiliare e l’editoria, ha contestato il conto (circa 100.000 €) presentato per un anno di controlli rivelatisi inutili. Il TAR ha ritenuto dovuto il pagamento, perché validi argomenti giustificavano, all’apparenza, la percezione prefettizia di un rischio di infiltrazione mafiosa.


Nelle interdittive antimafia, osserva il TAR, non vi sono regole di condotta che diano un canone di azione sicuro e vincolante, ma resta all’amministrazione un elevato grado di discrezionalità. Solo se il giudice amministrativo accerti la violazione, da parte del Prefetto, di regole di correttezza e proporzionalità, di buona fede ed imparzialità, l’impresa sarà indenne dal pagamento dei costi della procedura: ogni altro errore o violazione rientra infatti nel perimetro del cosiddetto "errore scusabile” della pubblica amministrazione e ribalta sul impresa di costi dei controlli che avrebbero potuto essere evitati.


In concreto, quindi, l'imprenditore siciliano, pur essendo uscito assolto da procedimenti penali ed indenne da procedimenti amministrativi di matrice antimafia, dovrà onorare i debiti sorti per verifiche contabili organizzative: cio’ perche’, all'epoca in cui tali controlli erano sono stati effettuati, sussistevano seri e giustificati dubbi di permeabilità mafiosa.


Alcune considerazioni vanno svolte in generale sul risarcimento, in particoalre dopo la legge 1/2026 in materia di responsabilità amministrativa e danno erariale.

Se il Tribunale delle misure di prevenzione può dissentire funditus dalle valutazioni del Prefetto (come ritengono le Sezioni unite penali, con la pronuncia dell’11 dicembre 2025 su RG 7746/2025, soc. Al.mi) e, soprattutto, se il Prefetto non adotta motivazioni chiare ed esaustive all’indomani del dissenso espresso dal Tribunale, diventa consistente il rischio di colpa grave, generatrice di responsabilità.


Ed infatti, all’indomani del dispositivo di “rigetto” della questione che era stata prospettata dalla sez. VI della Cassazione (dispositivo dell’11 dicembre 2025, con motivazioni di imminente pubblicazione), il Tribunale delle misure di prevenzione vede rafforzata la propria capacità di leggere ed applicare le norme antimafia (in particolare, l’art. 34-bis D.Lgs. 159/2011), potendo autorevolmente escludere che un’impresa sia sottoposta a rischio di infiltrazione mafiosa.


Se il Prefetto emette, a distanza di tempo, una seconda interdittiva nei confronti della stessa impresa, senza prendere atto della valutazione dei giudici penali (e dei relativi presupposti di motivazione), senza cioè adeguarvisi e senza ampliare l’indagine con nuovi e precedentemente ignoti elementi, l’impresa interdetta può ipotizzare che la Prefettura incorra in “colpa grave”. Tale colpa, oggi, è definita come:


violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento” (art. 1 L.1/2026).


Quindi, qualora si contrappongano un Tribunale che neghi il rischio di infiltrazioni ed una Prefettura che, nell’interdittiva di propria competenza, affermi tale rischio (spesso basandosi soprattutto su dati anagrafici), può incunearsi una richiesta di riesame del provvedimento prefettizio interdittivo ed un'istanza cautelare rivolta a smuovere il giudice amministrativo.

Quest’ultimo poi, utilizzando i poteri di indirizzo (anche cautelare) verso l’art. 94-bis D.lgs. 159 (controllo prefettizio), può contribuire a rendere percepibile un’eventuale colpa grave dell’Amministrazione.


Fino ad oggi, il contenzioso in tema di interdittive segnala due soli casi di condanna: Cons. Stato 2564/2025 (per un’interdittiva emessa a carico di una persona fisica, in particolare di un avvocato: 13.000 €) e TAR Liguria 446/2024 (€ 412.000 di danni ad un’impresa del settore ambientale, ma con sospensiva accolta dal Consiglio di Stato, 440/2025).


Con il sovrapporsi di norme, l’intersecarsi di strumenti di mitigazione (art. 94-bis, art. 94.1), nonché con l’ampliarsi delle motivazioni (spesso contrapposte), diventa esiguo lo spazio di “errore scusabile” che fino ad oggi (Cons. Stato 1610/2025) ha protetto l’amministrazione da richieste di danni. E, seppur proveniente da un diverso contesto, è da tener presente il messaggio della Cassazione (33241 del 18.12.2025), che condanna (€ 1.000.000.000) la Presidenza del Consiglio per una valutazione giuridica di Palazzo Spada non condivisa a livello di giustizia comunitaria.



 
 
 

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