Un archeologo trova su internet, in Australia, un reperto trafugato: gli spetta il premio di rinvenimento
- Guglielmo Saporito
- 21 ago
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di Guglielmo Saporito

Anche l’archeologia diventa digitale, con scoperte su internet: se ne è reso conto il presidente di un’associazione siciliana di salvaguardia del patrimonio storico-archeologico, che aveva notato sulla piattaforma eBay la presenza un reperto ceramico risalente al II secolo a.C., messo in vendita da una casa d’aste australiana.
Dopo aver informato il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, l’attento presidente ha avuto due soddisfazioni: il bene è stato restituito alla Soprintendenza di Enna ed e’ stata avviata una pratica di premio di rinvenimento (fino ad un quarto del valore delle cose ritrovate, artt. 90-93 D.lgs. 42/2004). La novità consiste nella lettura del termine “rinvenimento” del bene, cioè della scoperta, che va interpretata in chiave evolutiva, tenendo conto delle nuove modalità, digitali e indirette, con cui possono emergere i beni di
rilevanza archeologica. La scoperta può infatti riferirsi anche a condotte meramente conoscitive e segnaletiche, purché fondate su evidenze oggettive in grado di suscitare un intervento delle autorità.
Questo è il principio varato dai giudici amministrativi, in una controversia sull’entità del premio spettante all’Associazione archeologica (sentenza 532/2025, Pres. De Francisco, Rel. Di Betta). Nella pronuncia si afferma che il “premio” compensa il senso civico di chi trova per caso e segnala beni archeologici (che per loro natura sono di proprietà’ pubblica), estendendo le scoperte oltre gli scavi, fino a comprendervi le capacità di indagine sui luoghi moderni (i siti internet) applicando tecniche e conoscenze a migliaia di chilometri di distanza.
A monte, poi, vi è una diversa lettura del senso civico che premia la ricerca a tavolino, che può essere ricompensata quando genera una segnalazione efficace ed un effettivo recupero da parte delle autorità pubbliche. Tale criterio risponde all’esigenza di valorizzare la cooperazione civica.
Una distinzione, tuttavia, esiste ancora, secondo i giudici amministrativi:
l’entità massima del premio (1/4 del valore) spetta allo scopritore che adempia gli obblighi di legge e consegni altresì il bene da lui fisicamente rinvenuto;
al contrario, se il rinvenimento del bene consiste in una mera, seppur dettagliata informazione, il premio diminuisce.
Invariata invece rimane un’aliquota, sia per gli Indiana Jones che per i cultori di internet: è la ritenuta d’acconto, che spetta all’erario anche per scoperte a migliaia di chilometri.
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